20/03/2023

Bozza Piano Triennale Anti Corruzione Collegio Geometri Chieti

Disposizioni generali

I Colleghi che vorranno proporre le proprie osservazioni potranno fornire le stesse entro le ore 12:00 del 27 marzo 2023 , all’indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio collegio.chieti@geopec.it al fine di permettere l'elaborazione d el documento def i nitivo ed avviare le procedure di approva zione del la stesura definitiva e l a successiva trasmissione agli Organi competenti nonché pubblicazione , il tutto nei termini previsti.

15/10/2021

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI CHIETI INSEDIAMENTO DIRETTIVO ED ATTRIBUZIONE CARICHE.

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI CHIETI INSEDIAMENTO DIRETTIVO ED ATTRIBUZIONE CARICHE.

30/09/2015

ALTRI CONTENUTI

Archivio Amministrazione trasparente

30/09/2015

OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 33/2013 - Art.38 "Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche" 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti non partecipa in nessuna opera pubblica.

29/09/2015
29/09/2015

CONTROLLI SULLE IMPRESE


D.Lgs. 33/2013 - Art.25 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:www.impresainungiorno.gov.it : a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

29/09/2015

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE


In questa area, denominata Amministrazione trasparente, si possono trovare i documenti, i dati e le informazioni sugli aspetti della vita amministrativa e istituzionale del Collegio secondo il principio della trasparenza inteso come accessibilità totale alle informazioni. Principio al quale devono uniformarsi tutte le Pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto da precise norme di legge e tra queste il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le informazioni sono pubblicate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e riguardano l\'organizzazione, il personale e l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. L’area è organizzata in varie sezioni, raggiungibili attraverso il menù di sinistra secondo lo schema previsto dalla recente normativa ed in accordo con le indicazioni dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche). La sezione verrà costantemente aggiornata e completata con i dati e le informazioni utili.

   

 

 

29/09/2015

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Provvedimenti

D.Lgs. 33/2013 - Art.23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

 

29/09/2015

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO-POLITICO

Provvedimenti

 

D.Lgs. 33/2013 - Art.23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

 

29/09/2015

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D\'UFFICIO DEI DATI

Attività e procedimenti

D.Lgs. 33/2013 - Art.35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati" c.3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

DISPOSIZIONI GENERALI -> ATTI GENERALI

Per tutti i procedimenti l'Unità Organizzativa è la Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti:
indirizzo mail: info@collegiogeometrichieti.it
indirizzo pec: collegio.chieti@geopec.it
Telefono: 0871/403552
Fax: 0871/61567

29/09/2015

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Attività e procedimenti

D.Lgs. 33/2013 - Art.24 "Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa" c.2
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali.

 

29/09/2015

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

Attività e procedimenti

D.Lgs. 33/2013 - Art.35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati" c.1,2
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Per tutti i procedimenti l'Unità Organizzativa è la Segreteria Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti.
indirizzo mail: info@collegiogeometrichieti.it
indirizzo pec: collegio.chieti@geopec.it
Telefono: 0871/403552
Fax: 0871/61567

 

29/09/2015

DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Attività e procedimenti

D.Lgs. 33/2013 - Art.24 "Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa" c.1
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

29/09/2015

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Enti controllati

D.Lgs. 33/2013 - Art.22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" c.1, lett. a, c.2 e c.3
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, allo stato attuale non ha partecipazioni in società di diritto privato, non controlla o vigila alcun ente pubblico.

29/09/2015

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Enti controllati

D.Lgs. 33/2013 - Art.22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" c.1, lett. d
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, allo stato attuale non ha partecipazioni in società di diritto privato, non controlla o vigila alcun ente pubblico o privato.

29/09/2015

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

Enti controllati

D.Lgs. 33/2013 - Art.22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" c.1, lett. c, c.2 e c.3
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, allo stato attuale non ha partecipazioni in società di diritto privato, non controlla o vigila alcun ente pubblico o privato.

29/09/2015

SOCIETA' PARTECIPATE

Enti controllati

D.Lgs. 33/2013 - Art.22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" c.1, lett. b, c.2 e c.3
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, allo stato attuale non ha partecipazioni in società di diritto privato, non controlla o vigila alcun ente pubblico.

 

29/09/2015

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Performance

D.Lgs. 33/2013 - Art.20 "Obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" c.3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali.

29/09/2015

DATI RELATIVI AI PREMI

Performance

D.Lgs. 33/2013 - Art.20 "Obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" c.2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Non sono previsti premi collegati alle performance, pertanto non vi sono dati da pubblicare.

29/09/2015

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

Performance

D.Lgs. 33/2013 - Art.20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" c.1
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Non sono previsti premi collegati alle performance, pertanto non vi sono dati da pubblicare.

29/09/2015

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Performance

D.Lgs. 33/2013 - Art.10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" c.8, lett.b

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali.

29/09/2015

PIANO DELLA PERFORMANCE

Performance

D.Lgs. 33/2013 - Art.10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" c.8, lett.b
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali.

29/09/2015

BANDI DI CONCORSO

Bandi di concorso

D.Lgs. 33/2013 - Art.19 \"Bandi di concorso\" 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l\'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costamìntemente aggiornato l\'elenco dei bandi in corso, nonchè quello dei bandi espletati nel corso dell\'ultimo triennio, accompagnato dall\'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. Non sono previsti bandi per altre assunzioni, pertanto non vi sono dati da pubblicare.

29/09/2015

OIV

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" c.8, lett.c
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n.150 del 2009.

Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali.

29/09/2015

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.21 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva" c.2
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini

La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Il fono unico di Ente è attuativo del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del comparto degli Enti Pubblici Non Economici.
Il costo annuale dell'incentivazione del personale è definito nel bilancio preventivo e consuntivo.

29/09/2015

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.21 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva" c.1
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (biennio economico)
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (quadriennio normativo)
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (integrazione)
- Codice Comportamento Personale
- Art. 1, comma 2, D. Lgs. n.165 del 30.03.2001

 

29/09/2015

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.18 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici" c.1
1. Le pubblliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Non vi sono incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti al di fuori del loro ruolo.

29/09/2015

TASSI DI ASSENZA

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.16 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" c.3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Ai sensi della normativa sulla privacy e trattamento dei dati personali, non si pubblicano i dati previsti nel presente articolo della norma.

 

29/09/2015

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.17 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti è dotato di n. 2 impiegate a tempo indeterminato.

 

29/09/2015

DOTAZIONE ORGANICA

Personale

 

D.Lgs. 33/2013 - Art.16 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" c. 1, 2
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti è dotato di n. 2 impiegate a tempo indeterminato.
Il costo annuale del personale è reperibile dal bilancio preventivo e consuntivo del Collegio.

Pianta organica (documento con qualifiche ed inquadramento)
Bilancio Preventivo Anno 2015
Conto Consuntivo Anno 2014

29/09/2015

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Personale

10/07/2015  D.Lgs. 33/2013 - Art.10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" c. 8, lett. d
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

Gli incarichi amministrativi di vertice sono ricoperti dal Consiglio Direttivo, per tale motivo si rimanda agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

29/09/2015

DIRIGENTI

Personale

D.Lgs. 33/2013 - Art.15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" c. 1, 2, 5
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Gli incarichi amministrativi di vertice sono ricoperti dal Consiglio Direttivo, per tale motivo si rimanda agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

 

29/09/2015
Organizzazione

D.Lgs. 33/2013 - Art.13 "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni" c.1, lett. d
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti
indirizzo mail: info@collegiogeometrichieti.it
indirizzo pec: collegio.chieti@geopec.it
Telefono: 0871/403552
Fax: 0871/61567

29/09/2015

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

Organizzazione

D.Lgs. 33/2013 - Art.13 "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni" c.1, lett. b, c


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti è situato in Chieti, alla Via B. Spaventa n.16 – dislocato al secondo piano dell'edificio – scala B – dotato di una sala per videoconferenza per una capienza di max 25 unità, dotato di n.2 impiegate dipendenti del Collegio stesso.

29/09/2015

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Organizzazione

D.Lgs. 33/2013 - Art.47 "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

29/09/2015

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Organizzazione

D.Lgs. 33/2013 - Art.13 "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni" c.1 , lett. a

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

D.Lgs. 33/2013 - Art.14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Componenti Del Consiglio

Presidente

Geom. BOTTONE Claudio 

Segretario

Geom. ALLEVA Riccardo

Tesoriere

Geom. BARGAGLI Emanuela - Scarica il curriculum di Bargagli Emanuela Curriculum

Consiglieri

Geom. ANTONUCCI Fabrizio 

Geom. DIODATO Luigi

Geom. LA PALOMBARA Giampiero Scarica il curriculum di LA PALOMBARA Giampiero Curriculum

Geom. MENNA Angela

Geom. SCIOLETTI Giandomenico - Scarica il curriculum di SCIOLETTI Giandomenico Curriculum

Geom. TUPONE Angelo -  Scarica il curriculum di TUPONE Angelo Curriculum

29/09/2015

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Disposizioni generali

La pubblicazione della sezione (o del documento dedicato) in accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e dalla Delibera CiVIT n. 105/2010 (paragrafo 4.1.2, "Indicazioni relative alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") non era finora possibile, in quanto tale voce non era regolamentata nella scuola. La regolamentazione è recentemente avvenuta con il  Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.  Ciononostante si attendono chiarimenti da parte del Ministero competente in merito all’identificazione del Responsabile della Trasparenza. Tale adempimento risulta, infatti, inattuabile per una serie di motivi strutturali quali, ad esempio: - l’essere il dirigente della scuola un dirigente di seconda fascia (anziché di prima, come richiesto di regola dalla norma); - l’essere egli anche responsabile della gestione degli acquisti; - l’essere egli responsabile altresì della gestione disciplinare. Norma di riferimento dlgs 33/2013 Art 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione  

29/09/2015

ATTI GENERALI

Disposizioni generali

D.Lgs. 33/2013 - Art.12 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale"


1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

29/09/2015

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

Disposizioni generali

D.Lgs. 33/2013 - Art.34 "Oneri informativi per cittadini e imprese" c.1,2


1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori di benefini, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefini, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporto la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti all apubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011.n.180.

“Tale contenuto non è previsto per i Collegi Professionali Territoriali”