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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

D.Lgs. 33/2013 - Art.21 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva" c.2
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini

La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Il fono unico di Ente è attuativo del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del comparto degli Enti Pubblici Non Economici.
Il costo annuale dell'incentivazione del personale è definito nel bilancio preventivo e consuntivo.