PATRIMONIO IMMOBILIARE

D.Lgs. 33/2013 - Art.30 "Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Per i costi di locazione dei locali adibiti a sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, fare riferimento alle voci di bilancio specifiche.